{"id":827556,"date":"2026-04-13T13:07:18","date_gmt":"2026-04-13T13:07:18","guid":{"rendered":"http:\/\/nugnes.com\/?guid=f432acfedd64fada9d2169d0e867a8d6"},"modified":"2026-04-13T14:09:51","modified_gmt":"2026-04-13T14:09:51","slug":"chiara-ferragni-prosciolta-per-il-pandorogate-i-giudici-non-ci-sono-prove-per-unassolu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nugnes.com\/?p=827556","title":{"rendered":"Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate. I giudici: &#8220;Non ci sono prove per un&#8217;assolu&#8230;"},"content":{"rendered":"<p>AGI - Su <strong>Chiara Ferragni n<\/strong>on c\u2019erano elementi di prova a suo favore di tale evidenza da imporre un'<strong>assoluzione nel merito<\/strong> nel processo sul \u2018<strong>Pandorogate<\/strong>\u2019. \u00c8 questo il senso di alcuni passaggi delle complesse <strong>motivazioni<\/strong> firmate dal giudice <strong>Ilio Mannucci Pacini<\/strong> che assolse il 14 gennaio scorso<strong> l\u2019influencer <\/strong>dall\u2019accusa di <strong>truffa aggravata<\/strong> assieme ad altri due imputati.<\/p>\n<h2>La sentenza su Chiara Ferragni: le motivazioni&nbsp;<\/h2>\n<p>Il riferimento \u00e8 all\u2019<strong>articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale<\/strong> che stabilisce che \u201cquando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l\u2019imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione\u201d.<\/p>\n<p>\u201cDall\u2019esposizione degli atti di indagine - si legge nel documento depositato oggi - appare insussistente quel quadro di <strong>elementi probatori<\/strong> in relazione ai fatti contestati e alla loro addebitabilit\u00e0 agli imputati che imponga una formula di proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto o per non attribuibilit\u00e0 agli stessi dei reati\u201d.<\/p>\n<h2>Ferragni prosciolta, si svela l'arcano&nbsp;<\/h2>\n<p>La sentenza \u00e8 di <strong>proscioglimento<\/strong>, spiega il magistrato, risolvendo cos\u00ec l'<strong>arcano <\/strong>che aveva alimentato dibattiti sui media e sui social se si trattasse di assoluzione o proscioglimento. L\u2019esito corretto \u00e8 quest\u2019ultimo determinato dal fatto che il giudice non ha riconosciuto l'<strong>aggravante<\/strong>, contestata dai pm, della <strong>minorata difesa<\/strong> dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.<\/p>\n<h2>\"Non si possono verificare artifici e raggiri\"<\/h2>\n<p>In questa motivazione il giudice non deve, o meglio non pu\u00f2 procedere alla verifica della sussistenza degli <strong>artifici e raggiri<\/strong> - argomenta Mannucci - non pu\u00f2 valutare se effettivamente quei messaggi contenuti nei comunicati stampa, nel cartiglio apposto sui prodotti in vendita al pubblico, nei post o nelle stories sui social della signora<strong> Ferragni <\/strong>presentino gli elementi tipici della <strong>condotta decettiva<\/strong>, idonea a indurre in errore i consumatori, ma deve limitarsi a valutare se quelle condotte non siano ictu oculi prive delle caratteristiche di decettivit\u00e0 proprie della materialit\u00e0 del reato di truffa.<\/p>\n<p>Se l\u2019evidenza dell\u2019assenza di decettivit\u00e0 non emerge dagli <strong>atti di indagini<\/strong> posti a fondamento del giudizio che qui si \u00e8 chiamati a esprimere, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0, il giudice deve attribuire prevalenza alla <strong>causa estintiva del reato<\/strong> conseguente alla remissione e accettazione delle querele\u201d.<\/p>\n<h2>Pubblicit\u00e0 ingannevole&nbsp;<\/h2>\n<p>E ancora, Mannucci Pacini spiega che non si pu\u00f2 applicare la formula dell\u2019assoluzione con riferimento ai provvedimenti dell\u2019<strong>AGCM<\/strong>, l\u2019autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, \u201cche delineano la sussistenza di una <strong>pubblicit\u00e0 ingannevole<\/strong> che non consente ictu oculi di ritenere insussistente la natura decettiva di quei messaggi pubblicitari. Poich\u00e9 al fine che qui rileva non \u00e8 necessario valutare se quel dubbio di mendacit\u00e0 sia o meno fondato, verificare se le prospettazioni difensive sulla <strong>carenza di decettivit\u00e0<\/strong> siano o meno fondate e che vada perci\u00f2 esclusa la natura artificiosa e ingannatoria di quella comunicazione, gli elementi richiamati sono sufficienti per escludere l\u2019applicabilit\u00e0 della formula assolutoria nel merito\u201d.<\/p>\n<h2>Per Ferragni la sentenza \u00e8 di non luogo a procedere&nbsp;<\/h2>\n<p>Dunque, tornando all\u2019<strong>articolo 129 bis<\/strong>, la causa di estinzione del reato \u00e8 la <strong>mancanza di querela<\/strong> e per questo il giudice pronuncia una sentenza di <strong>non luogo a procedere<\/strong>. Avrebbe potuto assolvere nel merito di fronte a una lampante innocenza sulla quale per\u00f2 non c\u2019\u00e8 certezza valutando quei presunti elementi di \u201cpubblicit\u00e0 ingannevole\u201d sui quali non si possono fare ulteriori approfondimenti.<\/p>\n<p>Il che non significa che<strong> Ferragni <\/strong>non potesse essere assolta nel merito al termine di una valutazione complessiva nel merito che il giudice non ha potuto svolgere perch\u00e9 il <strong>Codacons<\/strong> aveva ritirato la querela.<\/p>\n<h2>Le accuse a Chiara Ferragni&nbsp;<\/h2>\n<p>L\u2019accusa riguardava l\u2019ipotesi che<strong> Ferragni<\/strong>, assieme a <strong>Fabio Damato<\/strong>, allora amministratore delegato della sua societ\u00e0 <strong>Fenice<\/strong>, e a <strong>Francesco Cannillo<\/strong>, presidente del Consiglio di Amministrazione di <strong>Cerealitalia<\/strong>, avrebbe ingannato i consumatori facendogli credere che la vendita del <strong>Pandoro Pink Christmas<\/strong> 'Limited Edition Chiara Ferragni', a Natale 2022, e delle 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni', a Pasqua 2021 e 2022, fosse legata rispettivamente a una <strong>raccolta di fondi<\/strong> a favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino e all'associazione 'Bambini delle Fate\u2019.<\/p>\n<p>Per tutti \u00e8 arrivata una<strong> sentenza di non luogo a procedere<\/strong> perch\u00e9, esclusa l\u2019aggravante della minorata difesa, i reati si sono estinti perch\u00e9 il Codacons che aveva presentato querela l'aveva poi ritirata.<\/p>\n<h2>\"I follower di Ferragni non rappresentano una setta\"&nbsp;<\/h2>\n<p>I follower di <strong>Chiara Ferragni<\/strong> non avevano con l'influencer un \"rapporto di <strong>acritica adesione<\/strong> tipico delle sette\" e la percezione che sui \"social media\" ci sia \"una <strong>asimmetria informativa<\/strong>\" tra chi diffonde il <strong>messaggio pubblicitario<\/strong> e l'utente\" sia pi\u00f9 \"penetrante\" che nei \"media tradizionali\" \u00e8 falsa. Lo scrive il giudice <strong>Ilio Mannucci Pacini<\/strong> nelle motivazioni alla sentenza di <strong>non luogo a procedere<\/strong> nei confronti dei tre imputati nella vicenda \u2018<strong>Pandorogate<\/strong>\u2019 bocciando la tesi dell\u2019aggravante della \u2018<strong>minorata difesa<\/strong>\u2019 a loro carico sostenuta dalla Procura. Il pm \u201cha formulato quell\u2019ipotesi senza fornire <strong>riscontri fattuali<\/strong> che ne dimostrassero la fondatezza\u201d e \u201cnon ha fornito alcuna prova sulla sussistenza della ridotta od ostacolata <strong>capacit\u00e0 di difesa<\/strong> delle potenziali vittime delle asserite dichiarazioni mendaci postate dalla signora Ferragni\u201d.<\/p>\n<h2>La sentenza e il ruolo dei social network&nbsp;<\/h2>\n<p>Il magistrato allarga la prospettiva: \u201cI <strong>social network<\/strong> storicamente non rappresentano il primo strumento di comunicazione che, attraverso una sola condotta, riesce a raggiungere un numero cos\u00ec ampio di persone, perch\u00e9 quando il <strong>media televisivo<\/strong> era il principale canale di informazione e di trasmissione di <strong>messaggi pubblicitari<\/strong> (e per alcune categorie di cittadini, anche l\u2019unico), il numero dei destinatari di quel tipo di contenuti non era inferiore a quello stimato di <strong>follower<\/strong> della signora Ferragni senza considerare che i 30 milioni indicati dall\u2019accusa nell\u2019imputazione non sono necessariamente tutti destinatari dei messaggi postati.<\/p>\n<p>Eppure, nell\u2019esperienza processuale del nostro Paese non risulta che <strong>pubblicit\u00e0 ingannevole<\/strong> o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l\u2019aggravante della <strong>minorata difesa<\/strong>. La diffusivit\u00e0 del messaggio non incide sulle <strong>condizioni di luogo<\/strong> n\u00e9 su quelle personali delle <strong>vittime del reato<\/strong>, costituendo una caratteristica quantitativa delle potenziali vittime, ma non influenzando la capacit\u00e0 di ciascuna di esse di adottare gli ordinari <strong>meccanismi di difesa<\/strong> rispetto alla condotta delittuosa\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGI &#8211; Su Chiara Ferragni non c\u2019erano elementi di prova a suo favore di tale evidenza da imporre un&#8217;assoluzione nel merito nel processo sul \u2018Pandorogate\u2019. \u00c8 questo il senso di alcuni passaggi delle complesse motivazioni firmate dal giudice Ilio Mannucci&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":298,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[10,1531],"tags":[],"class_list":["post-827556","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","category-komposer"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/827556","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/298"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=827556"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/827556\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":827565,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/827556\/revisions\/827565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=827556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=827556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nugnes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=827556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}