Tabelle retributive contratto Pelli e cuoio industria: stipendio anno per anno


Le tabelle retributive del contratto CCNL Pelli e cuoio industria indicano lo stipendio mensile o paga base dei lavoratori in busta paga, al quale vanno aggiunti gli aumenti periodici di anzianità, ossia gli scatti biennali di anzianità. Le tabelle retributive CCNL Pelli e cuoio sono decise in base al rinnovo del contratto collettivo. Vediamo la retribuzione spettante ai dipendenti assunti con il CCNL Pelli e cuoio industria e tutte le tabelle retributive del CCNL Pelli e cuoio in vigore anno per anno.
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CCNL metalmeccanici orafi, odontotecnici artigiani: a chi si applica


Il CCNL metalmeccanici artigianato si applica agli artigiani del settore metalmeccanico e di installazione di impianti, al settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini, nonché al settore odontotecnico. Vediamo l'elenco dei laboratori, delle produzioni e delle officine che rientrano nell'applicazione del contratto collettivo metalmeccanico artigiani, orafi, argentieri ed odontotecnici.
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Assegni familiari durante la cassa integrazione per Coronavirus


Gli assegni familiari spettano ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO) e in CIG in deroga per causale Covid-19. Dopo una modifica al Decreto Cura Italia, il Decreto Rilancio ha esteso il diritto agli assegni familiari ai lavoratori percettori dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale FIS per causale Covid-19. Trattasi di una vasta platea: lavoratori del settore commercio, terziario, turismo, servizi in azienda da 6 dipendenti in poi, con qualche deroga. Vediamo la normativa sugli assegni familiari durante la cassa integrazione e le integrazioni salariali ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015 e cosa è cambiato durante l'emergenza Coronavirus.
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Cassa integrazione: tredicesima e quattordicesima sono incluse


Per ogni ora di cassa integrazione CIGO, assegno ordinario FIS e CIG in deroga, il lavoratore percepisce dall'Inps con pagamento diretto o dal datore di lavoro in caso di anticipazione, un importo comprensivo delle mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, perché le integrazioni salariali sono calcolate sulla retribuzione globale. In caso di CIG a rotazione, il lavoratore percepisce un rateo ridotto delle mensilità aggiuntive, proporzionato alle ore lavorate nel mese. Vediamo perché i massimali CIG comportano che il lavoratore percepisce la CIG ma perde i ratei di tredicesima e quattordicesima, incassando anche una cifra molto inferiore all'80% dello stipendio.
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Indennità lavoratori domestici: due bonus di 500 euro per colf e badanti


Il Decreto Rilancio riconosce una indennità per colf, badanti e lavoratori domestici, un bonus di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus di 1.000 euro complessivi spetta spetta ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il bonus non spetta ai titolari di reddito di emergenza, di reddito di cittadinanza ed ai titolari di pensione. Sono inoltre esclusi dal bonus di 1000 euro i lavoratori domestici conviventi del datore di lavoro. Vediamo cosa prevede il Decreto rilancio e come presentare la domanda per indennità per lavoratori domestici sul sito Inps.
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Indennità lavoratori domestici: due bonus di 500 euro per colf e badanti


Il Decreto Rilancio riconosce una indennità per colf, badanti e lavoratori domestici, un bonus di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus di 1.000 euro complessivi spetta spetta ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il bonus non spetta ai titolari di reddito di emergenza, di reddito di cittadinanza ed ai titolari di pensione. Sono inoltre esclusi dal bonus di 1000 euro i lavoratori domestici conviventi del datore di lavoro. Vediamo cosa prevede il Decreto rilancio e come presentare la domanda per indennità per lavoratori domestici sul sito Inps.
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Studi professionali: riapertura con nuovi obblighi anti Covid-19 degli uffici aperti al pubblico


Gli studi professionali e i professionisti, con o senza dipendenti, dalla riapertura o dal 18 maggio 2020 devono rispettare il protocollo degli uffici aperti al pubblico. Adeguata informazione, contatto con i clienti a distanza o accesso con prenotazione, riorganizzazione degli spazi, sala d'attesa, mantenimento di almeno un metro di separazione tra postazioni di lavoro, professionista e cliente, uso della mascherina, barriere fisiche, sanificazione, igiene delle mani, pulizia delle superfici e disinfezione delle attrezzature prima di ogni cliente, ecco tutti gli obblighi e misure anti Covid-19, pena sanzioni della chiusura dello studio professionale da 5 a 30 giorni con sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.
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Mancato rispetto norme anti Covid-19: chiusura attività e sanzione fino 3.000 euro


Con la riapertura dal 18 maggio 2020, chi esercita attività economiche, produttive e sociali deve rispettare le normative anti Coronavirus Covid-19 contenute nel Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, nel D.P.C.M. 17 maggio 2020, nei protocolli nazionali anti contagio di ogni settore e nelle ordinanze regionali. Prevale l'ordinanza regionale, ma per il datore di lavoro si applicano le norme nazionali sulla salute e sicurezza su lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008) e il protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020. In caso di violazione che non assicuri "adeguati livelli di protezione" scatta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Chi irroga la sanzione è il Prefetto per le norme nazionali o l'autorità regionale o locale che ha emesso l'ordinanza.
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Mancato rispetto norme anti Covid-19: chiusura attività e sanzione fino 3.000 euro


Con la riapertura dal 18 maggio 2020, chi esercita attività economiche, produttive e sociali deve rispettare le normative anti Coronavirus Covid-19 contenute nel Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, nel D.P.C.M. 17 maggio 2020, nei protocolli nazionali anti contagio di ogni settore e nelle ordinanze regionali. Prevale l'ordinanza regionale, ma per il datore di lavoro si applicano le norme nazionali sulla salute e sicurezza su lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008) e il protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020. In caso di violazione che non assicuri "adeguati livelli di protezione" scatta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Chi irroga la sanzione è il Prefetto per le norme nazionali o l'autorità regionale o locale che ha emesso l'ordinanza.
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