
Il datore di lavoro non può sospendere il lavoratore dalla prestazione lavorativa in forza del Decreto sul Green Pass. Può verificare il possesso e l'esibizione della certificazione verde ed in mancanza dello stesso ritenerlo assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione e senza conseguenze disciplinari. Se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza la Certificazione Verde Covid-19, il soggetto incaricato dal datore di lavoro all'accertamento dell'obbligo di legge sul possesso del green pass è obbligato a trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto, che è l'unico titolato ad irrogare la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La sospensione dal rapporto di lavoro non scatta, ma sono applicabili solo le "conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". Vediamo tutte le criticità contenute nel Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ed i rischi di elusione della normativa.
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