Festività e lavoro festivo nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo


Le festività nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo sono le festività nazionali ed infrasettimanali stabilite dalla legge. I lavoratori hanno diritto all'assenza da lavoro retribuita con la normale retribuzione. Nel caso di lavoro festivo hanno diritto alla giornata di festività non goduta retribuita più la retribuzione con maggiorazione per lavoro festivo del 20% per ogni ora di lavoro festivo prestato. Vediamo come funzionano le festività ed il lavoro festivo nel contratto dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo.
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Consegna green pass al datore di lavoro: lavoratori esonerati dal controllo


Un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127/2021, Decreto Green pass, approvato da Camera e Senato, consente al lavoratore di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della Certificazione Verde Covid-19 con diritto all'esonero dal controllo giornaliero datoriale fino alla scadenza del green pass. Il Garante della Privacy in una segnalazione boccia la norma, di prossima entrata in vigore, anticipando obblighi per il datore di lavoro di adottare misure tecniche e organizzative adeguate in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori. Vediamo nel dettaglio.
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Congedo matrimoniale metalmeccanici artigiani


Nel contratto metalmeccanici artigiani, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore in caso di full-time). Ad operai ed apprendisti spettano 15 giorni, di cui 8 giorni consecutivi con un assegno per congedo matrimoniale Inps erogato dal datore di lavoro. Per impiegati, quadri e dirigenti, i 15 giorni di calendario (e non lavorativi) sono retribuiti interamente dal datore di lavoro. Vediamo come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL Area Meccanica, Installazione d'impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici.
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Congedo matrimoniale Metalmeccanici Industria


Il congedo matrimoniale nel contratto metalmeccanici industria è pari a 15 giorni di calendario consecutivi (e non lavorativi), non computati sul periodo di ferie annuale. Il congedo è retribuito dal datore di lavoro con una integrazione dello stipendio fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Per impiegati, quadri e dirigenti chi paga è interamente il datore di lavoro, per apprendisti ed operai invece spetta l'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps (tramite datore di lavoro) per 8 giorni consecutivi dei 15 complessivamente spettanti e retribuiti dal datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio.
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Congedo matrimoniale CCNL Commercio: 15 giorni di calendario retribuiti


Il congedo matrimoniale nel contratto commercio è pari a 15 giorni di calendario per tutti i lavoratori (operai, impiegati, apprendisti, quadri, dirigenti) con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. Si tratta di un congedo retribuito dal datore di lavoro. Vediamo tra la legge ed il CCNL Commercio, come funziona la decorrenza, il calcolo della retribuzione in busta paga e se ci sono possibilità di congedo matrimoniale posticipato o flessibile.
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L’assenza ingiustificata per mancato green pass riduce il TFR


Il lavoratore in assenza ingiustificata per mancata esibizione del green pass all'accesso al luogo di lavoro non ha diritto alla retribuzione o compenso o emolumento. La mancata retribuzione riduce non solo lo stipendio mensile ma anche la retribuzione annua utile per il calcolo della quota annuale del trattamento di fine rapporto (TFR). Quest'ultima è pari alla retribuzione annua diviso 13,5. Vediamo per ogni giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore quanto perde in termini di TFR.
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Malattia retribuita se il lavoratore invia certificato e green pass


In materia di green pass obbligatorio e diritto alla retribuzione per malattia, la carenza e l'indennità di malattia spetta al lavoratore, in presenza di stato morboso, in tutti i casi. Tranne nel caso in cui il lavoratore sia stato già ritenuto assente ingiustificato per mancato possesso del green pass al momento del controllo datoriale, effettuato ai sensi del D. L. 127/2021 all'accesso al luogo di lavoro. Dallo status di assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, il lavoratore può "uscire" solo esibendo anche la Certificazione Verde Covid-19. In quel caso spetta la retribuzione per malattia. Vediamo nel dettaglio.
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Chi non ha il green pass non può essere licenziato (se non viola il regolamento)


Il lavoratore privo di green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro è ritenuto assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, ha diritto alla conservazione del posto e non subisce conseguenze disciplinari, ossia non rischia alcuna sanzione disciplinare, dal richiamo al licenziamento. Perché non viola normativa e regolamento aziendale. Laddove il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza certificazione Verde Covid-19, commette una violazione della norma, punita da Prefetto con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, e non è escluso dal procedimento disciplinare datoriale per violazione del regolamento aziendale, che può concludersi con una sanzione disciplinare che va dal richiamo verbale al licenziamento (nei casi più gravi). Vediamo nel dettaglio.
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Green pass: smart working e lavoro da casa possibile


Smart working, telelavoro e lavoro da casa non devono essere utilizzati per eludere la normativa sul green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. ll protocollo condiviso di contrasto e contenimento della diffusione del virus invita, però, il datore di lavoro ad utilizzare il lavoro agile ed il potere organizzativo favorendo il lavoro a distanza. Ecco perché lo smart working, il telelavoro ed il lavoro da casa è consentito per i lavoratori in possesso di green pass senza limitazioni, mentre per i lavoratori privi di green pass è consentito il lavoro a distanza nella propria abitazione, esclusivamente senza accesso alla stessa di prestatori di lavoro, collaboratori e dipendenti dell'azienda.
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Green pass e accesso al lavoro con tampone: durata e tempistiche


Il lavoratore non vaccinato può ottenere il green pass per l'accesso al lavoro attraverso il tampone. Con il test antigenico rapido negativo la certificazione verde Covid-19 è valida 48 ore, che si elevano a 72 ore con il test molecolare. Il Green pass va esibito ogni giorno all'accesso al lavoro, in mancanza all'atto del controllo tramite App, scatta per legge l'assenza ingiustificata e non retribuita per tutta la giornata lavorativa. E' pertanto necessario per il lavoratore controllare il possesso del green pass prima di accedere al lavoro ed ottenerlo, anche utilizzando dei permessi ROL per il tampone, prima di accedervi. Vediamo nel dettaglio.
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