La flat tax degli infermieri, istituita come imposta sostitutiva del 5 per cento, vale solo sugli straordinari definiti dal contratto collettivo nazionale della Sanità del 2019-2021 e non in maniera estensiva alle altre prestazioni, pur essendo queste ultime di carattere eccezionale. È quanto ha ribadito l’Agenzia delle entrate in un interpello pubblicato nelle ultime ore in base al quale l’istante, un’azienda sanitaria locale, aveva richiesto il parere dell’amministrazione finanziaria circa l’applicabilità del 5 per cento di flat tax anche alle ore di pronta disponibilità e alle prestazioni svolte in sede elettorale. Per entrambe le prestazioni l’Agenzia delle entrate ha fornito un parere negativo.
Criteri per la flat tax sugli straordinari degli infermieri

L’imposta sostitutiva del 5 per cento, che si configura come una tassazione agevolata e fissa applicata alle ore di straordinario degli infermieri della sanità nazionale, non si può applicare al di fuori delle ipotesi formulate dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità del triennio 2019-2021, appena sostituito dal nuovo contratto della sanità del 2022-2024 firmato nella giornata del 27 ottobre 2025, poche ore dopo l’interpello dell’Agenzia delle entrate. In particolare, l’aliquota agevolata del 5 per cento di flat tax applicata tout court a tutte le ore di straordinario svolte dal personale infermieristico rientra tra le misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, numero 207 (legge di Bilancio 2025) che, ai commi 354 e 355 dell’articolo 1, ha previsto la tassazione ridotta su detti compensi.
Flat tax infermieri: per quali straordinari viene riconosciuta?
Con la risposta all’interpello numero 272 del 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la misura di tassazione agevolata del 5 per cento deve intendersi come applicabile al solo lavoro straordinario «ordinario», disciplinato dall’articolo 47 del contratto dei dipendenti della sanità nazionale. Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, pertanto, devono essere rispettati i due criteri, ovvero quello oggettivo dello svolgimento dello straordinario previsto dall’articolo 47, e quello soggettivo, ovvero che debba trattarsi del lavoro in più svolto unicamente dalla categoria degli infermieri.
Ore di disponibilità, è straordinario?

Trova risposta negativa il quesito dell’azienda sanitaria locale istante che aveva richiesto se fossero soggette a tassazione del 5 per cento anche le ore svolte come pronta disponibilità, ai sensi dell’articolo 44 del Ccnl della sanità – che richiedono l’immediata reperibilità e raggiungimento dell’infermiere presso la struttura sanitaria – e le prestazioni svolte in sede elettorale. Per entrambe, l’Agenzia delle entrate ha concluso che «non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del citato Ccnl». Il parere dell’amministrazione finanziaria è in linea con quanto già la stessa aveva espresso in un precedente interpello (il numero 139 del 2025) nel quale si richiedeva la contemporanea presenza dei due criteri sopra citati, quello soggettivo e quello oggettivo.
