Invio dati spese sanitarie 2025, stabilita la data: ecco qual è

È stato fissato finalmente il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2025, adempimento spettante a tutti i professionisti che operano, a vario titolo, nell’ambito della sanità. Nulla cambia, invece, per quanto concerne le modalità di trasmissione che dovranno essere effettuate mediante il Sistema di Tessera Sanitaria (Sts). La vera novità è, invece, il cambio delle scadenze: il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2025, stabilisce che l’invio delle spese sanitarie debba avvenire in un’unica soluzione per ciascun anno. Non ci saranno più, dunque, le due trasmissioni, l’ultima delle quali, quella del 30 settembre scorso relativa al primo semestre 2025, era stata annullata dall’Agenzia delle entrate proprio in previsione delle novità in arrivo.

Invio dati spese sanitarie 2025, qual è la scadenza nel 2026?

Invio dati spese sanitarie 2025, stabilita la data: ecco qual è
Modello di dichiarazione dei reddiiti (Ansafoto).

Ci sarà un’unica scadenza annuale per l’invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti della sanità sui quali incombe l’adempimento. È quanto stabilisce il decreto del ministero dell’Economia del 29 ottobre scorso che fissa, per tutti gli anni, una sola scadenza al 31 gennaio per la trasmissione dei dati dell’anno precedente. Pertanto, il 31 gennaio 2026 è la data di scadenza di invio dei dati delle spese mediche del 2025. Tuttavia, cadendo di sabato, il termine ultimo per l’invio è spostato a lunedì 2 febbraio 2026. I veterinari, invece, devono effettuare la trasmissione entro il 16 marzo 2026. Per i prossimi anni questo adempimento funzionerà sempre allo stesso modo. Non ci saranno più le due scadenze semestrali (a settembre per la trasmissione dei dati da gennaio a giugno e a gennaio dell’anno dopo per l’invio delle spese da luglio a dicembre), ma un unico termine annuale il 31 gennaio.

Cosa cambia nella scadenza di invio dei dati delle spese sanitarie 2025?

L’invio dei dati delle spese sanitarie serve all’Agenzia delle entrate per la preparazione del modello precompilato di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese stesse. Si ricorda che devono procedere con l’invio delle informazioni tutti gli operatori sanitari che alimentano il Sistema della Tessera sanitaria, ovvero le farmacie, i laboratori di analisi, le strutture sanitarie pubbliche, anche militari, quelle private, i medici e gli odontoiatri, i fisioterapisti, gli psicologi e tutti gli altri professionisti della sanità iscritti ai relativi albi o agli elenchi a esaurimento. Gli ottici, invece, devono prestare attenzione a inserire correttamente il nuovo Codice Ateco. Infatti, la sequenza di numeri del 2025 è 47.74.01 «Commercio al dettaglio di occhiali e lenti» che sostituisce l’Ateco 2007 «47.78.20».

Sanzioni per errori trasmissioni dati a Tessera sanitaria

Invio dati spese sanitarie 2025, stabilita la data: ecco qual è
Agenzia delle entrate, sede di Roma (Imgoeconomica).

Infine, cambia anche il regime sanzionatorio per i professionisti soggetti alla trasmissione dei dati sulle spese sanitarie nei casi di omissioni o di errori. Si ricorda che il decreto legislativo 175 del 2014 fissa a 100 euro la sanzione per il mancato invio o l’invio con errori fino a un massimale annuo di 50 mila euro, pari a 5 mila documenti di spesa sbagliati od omessi. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono le seguenti:

  • il 7 febbraio 2026 è il termine ultimo per la correzione di errori evitando le sanzioni. La scadenza slitta al 9 febbraio 2026 in quanto il 7 cade di sabato;
  • il 3 aprile 2026 è il termine per la riduzione a un terzo delle sanzioni applicate sia agli errori che alle omissioni di trasmissione dei dati. Pertanto, la sanzione si riduce da 100 a 33,33 euro con un massimale di 20 mila euro.

Infine, si applica il ravvedimento operoso se l’adempimento viene effettuato entro 90 giorni. Pertanto, la riduzione della sanzione di un nono è valida sulla corretta trasmissione dei dati effettuata entro 90 giorni (3 aprile 2026). Per il calcolo si applica un nono dell’importo della sanzione già ridotto (33,33/9 = 3,70 euro).