“Da Alessia Pifferi nessun accudimento tipico dei mammiferi”

AGI - L'aggravante della maternità andava riconosciuta ad Alessia Pifferi considerando anche che "a venir meno" nel caso della donna che ha lasciato morire di stenti la figlia "è stato, come rilevato dalla stessa Corte, quell'accudimento minimo, basilare, di nutrimento della prole, rientrante nel più elementare istinto di sopravvivenza e di protezione della specie, elemento distintivo dei mammiferi". Lo scrive la procuratrice di Milano, Lucilla Tontodonati, nel ricorso depositato alla Cassazione in cui chiede di annullare con rinvio la sentenza d'appello del 5 novembre scorso che ha ridotto la pena dall'ergastolo a 24 anni per l'omicidio volontario, in forma omissiva, della piccola Diana di 18 mesi nel luglio del 2022.

L'aggravante "pesa di più, ha una forza ben maggiore di quanto ritenuto dal secondo giudice e non può essere mitigata, proprio perché commessa da persona pienamente capace e capace di scegliere e vivere la propria vita, dalle eventuali mancanze di soggetti terzi, sia pure in posizione di parentela con la vittima - argomenta Tontodonati -. Né può essere mitigata alla luce delle tracce disfunzionali attribuite all'imputata, avendo tutti i periti escluso che queste abbiano in qualsiasi modo inciso sulla comprensione, da parte della madre Alessia, delle terribili conseguenze che la sua condotta di abbandono avrebbe avuto sulla figlia Diana, proprio l'essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei".

"Nessun significato logico può quindi darsi all'espressione 'incolpevole inettitudine'", prosegue la sostituta pg riferendosi alle motivazioni del secondo grado considerando anche quell'istinto che per la magistrata è un "elemento distintivo dei mammiferi". Tontodonati interviene anche sulla questione del "clamore mediatico" alla quale avevano alluso i giudici d'appello secondo i quali "il mutamento in senso negativo del comportamento della Pifferi" sarebbe stato giustificato dall'esposizione sui media.

Il clamore mediatico e la valutazione della personalità

"Tuttavia una simile ricostruzione risulta del tutto inconferente rispetto al perimetro giuridico entro cui deve muoversi la valutazione del giudice penale in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche" obietta la pg secondo la quale il clamore mediatico "non può surrettiziamente trasformarsi in elemento idoneo a incidere in senso favorevole sulla valutazione della personalità dell'imputata o della sua capacità a delinquere" e "non appare chiaro peraltro come la volontà dell'imputata, orientata all'autoaffermazione anche nell'ambito del processo mediatico, possa assumere rilevanza positiva; al contrario, si evidenzia una propensione a privilegiare la rappresentazione di sé come vittima davanti al pubblico piuttosto che il pentimento per la morte della figlia".